Oblio oncologico: ecco cosa prevede il testo unificato in esame alla Camera
Il provvedimento sull’oblio oncologico attualmente in esame alla Camera intende far fronte al fenomeno ricorrente per cui, nonostante l’avvenuta guarigione clinica, una consistente parte di persone guarite dal tumore sperimentano discriminazioni nell’esercizio dei propri diritti, in particolare con riferimento all’accesso a servizi finanziari, bancari e assicurativi, incluse le limitazioni all’accesso alle procedure di adozione di minori.
Il testo unificato all’esame dell’aula della Camera recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”, introduce misure volte ad assicurare che alla guarigione clinica della persona corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di eguaglianza rispetto al resto della popolazione, con particolare riferimento all’accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, nonché alle procedure di adozione di minori. Il testo unificato è stato adottato come testo base nella seduta del 28 giugno 2023.
Dai più recenti dati disponibili a consuntivo riportati dal Piano oncologico nazionale 2023-2027, si stima che nel 2020 in Italia sono state diagnosticate con tumore circa 3,6 milioni di persone (1,9 milioni femmine e 1,7 milioni maschi), ovvero circa il 6% della popolazione italiana, con un aumento del 36% rispetto alle stime prodotte nel 2010. La stima è interessata da un incremento pari a tre punti percentuali per anno, anche in considerazione di una correlazione con il progressivo invecchiamento della popolazione. In base ai dati dell’Istituto Superiore di Sanità (pubblicati nel documento I numeri del cancro 2022 , in Italia, nel 2022, sono state stimate 390.700 (di cui 205.000 negli uomini e 185.700 nelle donne) nuove diagnosi di cancro, in aumento rispetto al dato 2020, anno in cui sono state 376.600 (di cui 194.700 negli uomini e 181.900 nelle donne).
Il testo unificato attualmente in esame è diretto a recepire le istanze della “Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 su rafforzare l’Europa nella lotta contro il cancro – Verso una strategia globale e coordinata (2020/2267(INI)”, la quale afferma che “le compagnie di assicurazione e le banche non dovrebbero considerare la storia clinica delle persone colpite da cancro”, chiede che i Paesi membri modifichino la normativa interna garantendo che i sopravvissuti a patologie oncologiche non vengano discriminati rispetto al resto dei consumatori. In particolare, si chiede che “entro il 2025, al più tardi, tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all’oblio a tutti i pazienti europei dopo 10 anni dalla fine del trattamento e fino a 5 anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni di età“.
Il testo unificato si compone di 5 articoli.
L’art. 1 definisce l’oggetto e le finalità dell’intervento normativo, recante “Disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all’oblio delle persone guarite da patologie oncologiche”. Al comma 2 viene definito il diritto all’oblio oncologico come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né essere oggetto di indagini sulla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge.
L’articolo 2 disciplina le condizioni per il rispetto del diritto all’oblio oncologico in diversi ambiti: in tema di accesso ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi si prevede che ai fini della stipula o del rinnovo dei relativi contratti non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui essa sia stata affetta in precedenza.
L’art. 3 apporta alcune modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 che detta la disciplina per l’adozione e l’affidamento dei minori, in particolare: in tema di indagini riguardanti coloro che intendono adottare a seguito di presentazione della domanda di adozione al tribunale per i minorenni, viene in particolare stabilito che tali indagini non possono avere ad oggetto patologie oncologiche trascorsi 10 anni dalla fine del trattamento terapeutico.
L’art. 4 estende all’accesso alle procedure concorsuali, al lavoro e alla formazione professionale, quando nel loro ambito sia previsto l’accertamento di requisiti psico-fisici o comunque concernenti lo stato di salute dei candidati, il divieto di richiedere informazioni sullo stato di salute degli interessati concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso.
L’articolo 5 detta le disposizioni transitorie e finali. In primo luogo, viene rimesso ad un Decreto del Ministro della salute, la disciplina di modalità e forma, senza oneri per l’assistito, per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente legge. Inoltre, il Ministro della salute è chiamato ad individuare le eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2 e 4. Viene attribuita poi al Garante per la protezione dei dati personali la funzione di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla legge in esame. Infine è inserita la clausola di invarianza degli oneri finanziari.