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Gestazione per altri, alla Camera proposta di legge per renderla “reato universale”

Composta da un unico articolo, la proposta di legge prevede la perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da un cittadino italiano prevedendo la reclusione da 3 mesi a 2 anni e una multa da 600.000 a 1 milione di euro.

Al via in aula alla Camera l’esame della proposta di legge per rendere la gestazione per altri un “reato universale”. La proposta di maggioranza interviene sull’art. 12 della Legge n. 40 del 2004 che, al comma 6, prevede i delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità che si esplicano attraverso le condotte tipiche della realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione, individuate dallo stesso comma 6, punendo chiunque le metta in atto con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.

In particolare, l’intervento normativo, attuato aggiungendo un nuovo periodo al termine del comma 6 dell’art. 12 della legge n. 40 del 2004, è volto a sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili ai delitti di commercializzazione di gameti o di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero; in caso di accertamento dei suddetti reati, saranno conseguentemente applicate le pene richiamate.

La proposta, composta da un solo articolo, consente dunque di perseguire penalmente condotte commesse in un Paese estero anche quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite, avvalendosi di una possibilità già prevista, a determinate condizioni, dall’ordinamento penale italiano. Ci si riferisce alla sola perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano, non anche al reato di commercializzazione di gameti o embrioni.

In materia di punibilità dei reati commessi all’estero, l’articolo 7 del codice penale prevede che la legge italiana si applichi sia nei confronti del cittadino sia nei confronti dello straniero in relazione ai reati, commessi all’estero, elencati nel medesimo articolo e caratterizzati da rilevante gravità – quali, ad esempio, i delitti contro la personalità dello Stato – e, in particolare, ad ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscano l’applicabilità della legge penale italiana.

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