Ddl semplificazioni, ok del Governo: ecco cosa prevede sulla salute
Via libera dal Cdm al “Disegno di legge recante delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria”. Le ricette diventano digitali, viene introdotta la ripetibilità illimitata delle prescrizioni farmaceutiche, terapeutiche, riabilitative e di presidi a favore dei pazienti cronici e per patologie invalida. Previste anche misure per rendere più tempestivo l’approvvigionamento dei farmaci. Ecco cosa prevede nel dettaglio il Ddl sulla salute.
“Abbiamo reso strutturale la ricetta elettronica, sia quella rossa che quella bianca, molto apprezzata da cittadini e medici. Abbiamo ritenuto che fosse giusto porre fine alla sperimentazione e alle proroghe per semplificare il lavoro dei medici di famiglia e la vita dei cittadini che non dovranno recarsi negli studi medici ma potranno ricevere la ricetta tramite mail o altri canali sul proprio cellulare”. È quanto dichiara il Ministro della Salute Orazio Schillaci in merito alle misure per la salute contenute nel Ddl Delega Semplificazioni approvato dal Consiglio dei ministri.
Il disegno di legge contiene una norma per far fronte alle carenze di medicinali che modifica l’attuale normativa rendendo più tempestiva la comunicazione in caso di carenza e agevolando l’approvvigionamento dei farmaci. In particolare, si stabilisce che la comunicazione delle aziende all’Aifa, in caso di interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione di un farmaco, riguardi le singole confezioni dei medicinali e che la comunicazione di carenza sia effettuata entro due mesi e non più quattro. Ciò consentirà ai medici di valutare per tempo i farmaci da prescrivere per il regolare proseguimento della terapia, evitando disorientamento e disagio ai pazienti preventivamente informati.
Cosa prevede il Ddl sulla salute
Si interviene, tra l’altro:
- per rendere permanente la digitalizzazione delle ricette mediche, sia quando i farmaci prescritti sono a carico del Servizio sanitario nazionale sia quando non lo sono;
- per prevedere la validità illimitata delle prescrizioni farmaceutiche, terapeutiche, riabilitative e di presidi a favore dei pazienti cronici o con patologie invalidanti, frazionando la consegna dei farmaci in modo da garantire ogni volta quelli necessari per coprire 30 giorni di terapia;
- per rendere disponibili medicinali di rilevanza clinica non ancora dotati di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) in un contesto regolamentato;
- per semplificare la pubblicità legale relativa ai farmaci, eliminando gli adempimenti connessi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e consentendo la pubblicazione sul sito dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA);
- per semplificare le procedure autorizzative delle acque minerali naturali (destinate ad imbottigliamento e ad uso termale);
- per assicurare facilità di accesso dei cittadini ai servizi sanitari e sociali e garantire la presa in carico delle persone con cronicità;
- per chiarire alcune norme relative ai medicinali “transitati” dalla sezione A alla D del prontuario, all’obbligo per il farmacista di annotare sulle ricette la data di spedizione e il prezzo praticato e per prevedere l’obbligo di indicare sulla ricetta non ripetibile il codice fiscale del paziente solo ove lo stesso lo richieda;
- per consentire agli odontoiatri di effettuare anche le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva relativi a specifiche parti del viso.